Green pass: ecco cosa dice la Prefettura

Si è riunito oggi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per un punto di situazione sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e, in particolare, sulla recente introduzione delle certificazioni verdi, il cosiddetto Green pass.
Oltre alle Forze dell'Ordine, al vice presidente della Provincia e al sindaco del Comune di Biella, hanno partecipato al Comitato i rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria di Api, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Confesercenti e Giovani imprenditori.
Nel corso della seduta, è stata preliminarmente richiamata la normativa vigente e, segnatamente, il D.P.C.M. 17 giugno 2021 contenente disposizioni attuative dell’art. 9 comma 10 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, nonché il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha introdotto l’art. 9 bis per le regioni in zona bianca.
E’ stato quindi riassunto il quadro complessivo della disciplina con specifico riferimento alle certificazioni verdi o green pass, la cui adozione è divenuta operativa dallo scorso 6 agosto.
Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, conformemente anche ai chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno, è stato evidenziato che le vigenti disposizioni individuano due diverse e successive fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.
Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. del 17 giugno, come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 di tale articolo.
Tra questi, oltre ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, sono compresi anche numerose altre figure quali il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati, il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità, ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni.
Come anche confermato del Garante per la protezione dei dati personali in un comunicato in data 10 agosto, risposta ad un quesito sull’identificazione degli intestatari del Green pass, “è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13. Comma 2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.
È stato quindi precisato che l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.
Si è ribadito che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
Alle Forze di polizia, nonché al personale dei Corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 6 del più volte citato articolo 13, è demandato il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche.
Qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art. 13 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Le Forze dell’ordine, anche in tale delicato ambito, agiranno con equilibrio nel rigore.
Ai rappresentanti degli esercenti, in definitiva, è stato evidenziato che mentre laddove discrezionalmente lo ritengano possono chiedere i documenti di identità, sono invece obbligati dalla norma a chiedere sempre l’esibizione del green pass.
Alle associazioni di categoria è stato rinnovato l’invito ad illustrare quanto in atto vigente ed a sensibilizzare i propri associati sul rispetto della disciplina, quale imprescindibile contributo per fronteggiare l’emergenza sanitaria tuttora in atto.

Nel prosieguo della riunione, nel quadro delle azioni programmate in Prefettura, si è passati all’esame dei servizi di controllo e degli esiti delle attività di verifica circa l’impiego delle certificazioni verdi e, in generale, dei servizi di vigilanza e prevenzione svolti dalle Forze dell’Ordine, a suo tempo concordati in sede di precedenti Comitati, con particolare attenzione a specifici contesti, eventi o località di maggiore attrazione turistica quali Viverone.
Al riguardo, dal 6 agosto la Questura di Biella ha eseguito controlli in 4 pubblici esercizi, specificamente mirati alla verifica del possesso della certificazione verde. L’attività di controllo non ha evidenziato elementi di irregolarità nella prevenzione Covid-19. Gli operanti hanno fornito opportuni chiarimenti agli esercenti i quali si sono adoperati nello scaricare le applicazioni che consentono la verifica della certificazione.
I Carabinieri del Comando Provinciale di Biella, con il concorso qualificato dei Carabinieri dei reparti speciali e, segnatamente, dei Nas di Torino, del Nucleo Ispettorato del Lavoro  di Biella e del Nucleo cinofili di Volpiano, hanno effettuato mirati controlli che, ad oggi, hanno riguardato 4 esercizi. Da tale attività è risultato un caso di inosservanza da parte di un avventore in merito al possesso del green pass e l’inadempienza da parte del gestore sulle previste verifiche. Presso un altro esercizio si è contestata l’assenza del Protocollo COVID.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella ha proceduto ad eseguire tre interventi presso altrettante attività economiche esercenti servizi di ristorazione, per un totale di 20 persone controllate, con esito regolare.

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