Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Biella 5500 mascherine con il marchio CE falso

Nei giorni scorsi militari della Guardia di Finanza di Biella, nel corso di un servizio di controllo del territorio, intensificato in questo periodo per il contenimento di fenomeni illeciti inerenti a pratiche anticoncorrenziali o manovre speculative sui prezzi legati all’emergenza sanitaria in atto, hanno proceduto al sequestro di circa 5500 dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) presso un’azienda importatrice del biellese.
L’attività operativa ha preso avvio da un controllo presso un esercizio commerciale del capoluogo laniero e, dopo una rapida indagine, ha portato i militari presso gli uffici di una società biellese che dai primi giorni del mese di marzo ha iniziato ad importare dalla Cina materiale sanitario compresi anche dispositivi di protezione individuale.
I finanzieri hanno posto sotto sequestro in totale 5480 D.P.I., tra cui mascherine FFP2 e FFP3, che erano stati importati e commercializzati con un’impropria marcatura “CE” o privi di altra documentazione idonea a certificare correttamente il prodotto come dispositivo di protezione individuale (DPI) e, comunque, senza che l'Inail si fosse formalmente espressa per avvalersi della deroga alla commercializzazione prevista dall’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”).
Nello specifico i militari hanno appurato che le attestazioni rilasciate dagli Enti preposti alla predetta marcatura (uno italiano e l’altro polacco) erano false «in quanto gli stessi Enti non sono autorizzati ad eseguire le attività di certificazione per i dispositivi di protezione individuale» fa sapere una nota della Guardia di Finanza.
Tutte le mascherine importate sono state ritirate dal mercato e il rappresentante legale dell’impresa è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per violazione dell’art. 515 C.P. (frode nell’esercizio del commercio) nonché dell’art. 14 comma 1 lettera c) D.Lgs 475/92 (immissione sul mercato di dispositivi di protezione individuale, classificabili di III° categoria, non conformi ai requisiti disciplinati dal Reg. UE 2016/425).

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