Calunniatore assolto per un errore di trasmissione della denuncia

Ha rischiato due anni di reclusione il sessantenne di Cavaglià che nel 2018 aveva sporto querela contro un conoscente che a suo dire lo aveva investito schiacciandoli un piede. Fatto questo mai avvenuto tanto che lo stesso aveva poi ritirato la denuncia. Due anni è quanto il pm Daniela Francia ha chiesto al termine della sua requisitoria. Il giudice ha però ritenuto fondate le contestazioni presentate dalla difesa assolvendolo perché il fatto non sussiste. Non sussiste perché i carabinieri della locale stazione non avevano mai trasmesso la querela del sessantenne all’autorità giudiziaria in quanto, a seguito di indagini da loro condotte in precedenza, avevano già appurato dell’infondatezza di quelle accuse e avevano proceduto d’ufficio per il reato di calunnia. L’avvocato Andrea Conz, difensore dell’imputato, ha avuto gioco facile a dimostrare al giudice come, senza la trasmissione all’autorità giudiziaria della querela/denuncia non trovi fondamento la fattispecie giuridica della calunnia. Fattispecie che richiede via sia una distorsione del regolare svolgimento dell’autorità giudiziaria. Per fare un esempio. Un cittadino denuncia un conoscente di un fatto non vero. Quella denuncia deve essere tra- smessa agli organi competenti, ovvero la Procura, che apre un fascicolo e svolge indagini. Nel caso di Cavaglià questo non è avvenuto. Certo, bisognerà leggere le motivazioni della sentenza, ma è facile immaginare che il giudice non sia neppure entrato nel merito dei fatti mancando l’elemento oggettivo del reato. Un epilogo, quello di questa vicenda che collide con una certa pretesa di giustizia, che, si buon ben dire è rimasta inevasa. Per dirla coi latini però dura lex sed lex, ovvero la legge può anche spiacere ma è la legge. Non sempre, infatti, la legge è sinonimo di giustizia. Entrando nei fatti di Cavaglià cosa è accaduto? Riavvolgendo il nastro arriviamo alla data in cui il sessantenne si trova sulle strisce pedonali di una via del paese. Sta per attraversare la strada. Un furgone, alla cui guida si trova un conoscente con cui in passato aveva avuto da ridire, non si ferma per lasciarlo passare. Quell’atteggiamento lo indispettisce oltremisura e pensa di fargliela pagare. Si rivolge alle forze dell’ordine raccontando dell’investimento e poi della successiva fuga. Nei paesi, si sa, tutti si conoscono e si conoscono i rapporti tra le persone. Dietro quella storia i carabinieri vogliono vederci chiaro e ancora prima che il soggetto formalizzi la querela svolgono accertamenti che escludono l’investimento. Alla stessa conclusone arrivano anche gli agenti della polizia municipale pure loro interpellati. Ma l’errore procedurale è dietro l’angolo: visti i fatti come realmente avvenuti, chi in dovere di comunicare le notizie di reato in Procura, ha proceduto con la comunicazione della notizia di reato della calunnia, senza prima presentare la querela che avrebbe poi fondato la fattispecie sulla quale si è incardinato un processo andato a vuoto.

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